PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La mobilità volontaria è un diritto del lavoratore.
      2. Le imprese private, i gruppi di imprese private e le amministrazioni pubbliche, comprese le Forze armate e i Corpi di polizia, organizzate su più unità produttive situate nella stessa località o in località diverse, devono portare a conoscenza dei loro dipendenti il numero, la qualità e il profilo professionale dei posti di lavoro scoperti o di nuova istituzione ovunque situati e consentire agli stessi la mobilità volontaria su tali posti vacanti, prima di procedere a nuove assunzioni. La presente disposizione si applica anche per il personale dirigente medico di primo livello del comparto sanità.
      3. La mobilità volontaria di cui al comma 2 deve avere periodicità almeno annuale. I criteri, le modalità e i tempi di attuazione sono stabiliti dalla contrattazione o dalle intese con le rappresentanze dei lavoratori. L'eventuale ritardo nell'espletamento delle procedure di contrattazione o di intesa non può essere motivo di rinvio della mobilità volontaria, che deve essere comunque attuata dal datore di lavoro con criteri trasparenti ed equi entro il 31 dicembre di ogni anno anche in assenza di accordo contrattuale.
      4. Nel settore del pubblico impiego è possibile bandire pubblici concorsi o selezioni, e procedere alle successive assunzioni, per qualsiasi posto vacante in pianta organica, solo se per lo stesso posto, dichiarato vacante o scoperto, non sia pervenuta alcuna richiesta di mobilità volontaria di personale già dipendente della stessa pubblica amministrazione per almeno due procedure annuali e non sia pervenuta nello stesso biennio alcuna richiesta di mobilità di personale dipendente

 

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da altra pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per consentire entrambe le tipologie di mobilità, le amministrazioni pubbliche sono tenute a rendere costantemente noti e aggiornati il numero, la qualità e il profilo professionale dei posti di lavoro scoperti o di nuova istituzione e la loro localizzazione geografica tramite pubblicazione sui propri siti internet istituzionali; gli stessi dati in forma sintetica sono divulgati anche dal sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Le procedure di assunzione per mobilità del personale dirigente medico di primo livello del comparto sanità sono pubblicate per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale degli avvisi di selezione pubblica per il conferimento di incarichi quinquennali di dirigente medico responsabile di struttura complessa avviene esclusivamente per estratto.
      5. Nel settore del pubblico impiego il ritardo nell'espletamento di eventuali procedure interne di riqualificazione o di passaggio di area non può costituire motivo di ritardo della mobilità volontaria di cui alla presente legge, che deve essere comunque attuata per almeno la metà dei posti disponibili individuati, a domande pervenute, nell'ordine, a livello di città o comune, provincia, distretto, regione.
      6. Sono fatte salve le forme di mobilità già esistenti eventualmente più favorevoli al lavoratore. Il trasferimento da una sede all'altra della stessa amministrazione o azienda o da un'azienda all'altra di uno stesso gruppo di imprese o da un'amministrazione all'altra avviene in costanza di rapporto di lavoro con conservazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, del profilo professionale e del trattamento economico in godimento, salvo migliore retribuzione.
      7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.